Art. 20.

      1. All'articolo 121 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o il prefetto nel corso del procedimento» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «, nell'ipotesi di cui al comma 2,» sono soppresse.